Tutto quello che vi serve sapere
Cos’è
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro
riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio. In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità). Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.
Come funziona: DECORRENZA E DURATA
Il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto, salvo
flessibilità (ovvero la possibilità riconosciuta alla lavoratrice di proseguire l’attività
lavorativa durante l’ottavo e/o nono mese di gestazione e di prolungare il
periodo di congedo di maternità dopo il parto per un numero di giorni pari a
quelli lavorati nel corso dell’ottavo e/o nono mese).
Il periodo di astensione può riguardare periodi di gestazione antecedente i due
mesi qualora sia disposta l’interdizione anticipata su disposizione dell’azienda
sanitaria locale, se la gravidanza è a rischio, o della Direzione territoriale del
lavoro se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.
Dopo il parto il congedo dura:
– tre mesi (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data
presunta, i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva;
tre mesi più i giorni non goduti, se il parto è anticipato rispetto alla data
presunta (parto prematuro o precoce).
Questo anche nel caso in cui la
somma dei tre mesi successivi al parto e dei giorni compresi tra la data
effettiva e quella presunta del parto supera il limite di cinque mesi;
l’intero periodo di interdizione prorogata disposto dalla Direzione
territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio).
In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.
In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall’inizio della
gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di
maternità, la lavoratrice – dipendente o iscritta alla Gestione Separata – può
astenersi dal lavoro per l’intero periodo di congedo di maternità, tranne se
rinuncia alla facoltà di fruire del congedo di maternità (articolo 16, comma 1 bis
del TU, modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119).
Il congedo di paternità è riconosciuto quando si verificano eventi che
riguardano la madre del bambino e spetta in caso di:
– morte o grave infermità della madre.
– abbandono del figlio o mancato riconoscimento del neonato da parte
della madre, da attestare con la compilazione online della dichiarazione di
responsabilità;
– affidamento esclusivo del figlio al padre.
In caso di adozione o affidamento di minori, oltre agli eventi sopra riportati, il
congedo di paternità è fruibile dal padre a seguito della rinuncia totale o
parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità al quale ha diritto.
La rinuncia si attesta con la compilazione online della dichiarazione di
responsabilità.
Il congedo di paternità, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi
sopra elencati, dura quanto il periodo di congedo di maternità non fruito dalla
madre lavoratrice. Se la madre è non lavoratrice, il congedo di paternità termina
dopo tre mesi dal parto.
Quanto spetta
Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il
lavoratore) ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione
media globale giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga
precedente l’inizio del congedo di maternità, quindi, solitamente, l’ultimo mese di
lavoro precedente il mese di inizio del congedo.
La retribuzione durante il periodo di maternità può anche essere del 100% se
sono stati sottoscritti contratti collettivi che lo prevedono, la differenza in più
viene erogata direttamente dal datore di lavoro.
Maternità anticipata
Quando è possibile chiedere la maternità anticipata
Si può chiedere l’anticipo quando ci si trova a far fronte a una gravidanza a
rischio, quando insorgono complicanze nella gestazione, ma anche se le
condizioni di lavoro possono compromettere la salute della madre o del
nascituro e non sia possibile far svolgere alla donna mansioni diverse. In questo
caso viene prolungata anche l’astensione del lavoro dopo il parto che può
arrivare fino a 7 mesi.
Come ottenere la maternità anticipata
Per ottenere l’anticipo della maternità per gravidanza a rischio o complicanze la
donna deve presentare una domanda presso la Direzione Provinciale del
Lavoro, ovviamente corredata dalla certificazione medica rilasciata dall’ASL o da
una struttura sanitaria. Se entro una settimana non vi è nessun pronunciamento,
la domanda si ritiene accolta e la lavoratrice riprenderà il suo posto al
compimento del terzo mese del bambino.
Nel caso in cui la gestante svolga lavori pericolosi per la sua salute o quella del
bambino e il datore di lavoro non possa adibirla ad altre mansioni, dovrà essere
lui stesso a richiedere l’astensione anticipata per maternità alla Direzione
Provinciale del Lavoro che valuterà il caso e potrà anche fare accertamenti.
Retribuzione
Alla lavoratrice dipendente spetta il 100% della propria retribuzione, pagata
dall’INPS.
Congedo di maternità FACOLTATIVO
Lo sapevi che il datore di lavoro può
integrare stipendio fino al 100%?
Cos’è
La normativa prevede poi ulteriori disposizioni a tutela della maternità e della
paternità che vengono definite “maternità facoltativa” o congedi parentali e che
quindi devono essere specificatamente richieste da uno o entrambi i genitori.
Al termine del periodo di astensione obbligatoria può rendersi necessario un
ulteriore lasso di tempo da concedere alla madre o al padre per rimanere
accanto al figlio, per questo motivo la legge prevede che fino al compimento
dell’ottavo anno del bambino si possa richiedere di assentarsi dal lavoro per un
massimo di sei mesi per l’accudimento del bambino.
Questo periodo di maternità facoltativa può essere fruito in modo continuativo
o frazionato e può esser goduto contemporaneamente da entrambi i genitori
per non oltre 10 o 11 mesi (vedremo in seguito i vari casi).
Ciò significa che dopo l’astensione obbligatoria, la madre può scegliere di
protrarre di qualche mese la maternità, ma nulla vieta che sia il padre a
usufruirne oppure entrambi contemporaneamente. Si tratta di un’opportunità che
la maggior parte delle famiglie scelgono per restare accanto al bambino nel
periodo dello svezzamento, ma si possono richiedere anche brevi periodi in
momenti diversi.
Come avere la maternità facoltativa o congedo parentale e relativa
retribuzione
Per godere della maternità facoltativa occorre fare richiesta almeno 15 giorni
prima tramite il sito INPS e la retribuzione per questi periodi di astensione dal
lavoro sarà pari al 30% dello stipendio.
E’ facoltà del datore di lavoro in accordo con la propria dipendente di
integrare lo stipendio fino al 100%.
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